CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VII

Art. 2414 bis

Costituzione delle garanzie.

In vigore dal 12 nov 2014
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime. Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2414-bis

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