Art. 2414 bis · Costituzione delle garanzie.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VII

Art. 2414 bis

2633 / 3261

Costituzione delle garanzie.

In vigore dal 12 nov 2014
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime. Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2414-bis