CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII
Art. 2414 bis
2633 / 3261Costituzione delle garanzie.
In vigore dal 12 nov 2014
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'.
Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2414-bis