CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2381 ter
Informazione consiliare
In vigore dal 29 apr 2026
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.
Il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Nell'assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2381-ter