CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2506.1
Scissione mediante scorporo.
In vigore dal 8 lug 2025
Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sè stessa le relative azioni o quote.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2506-1