CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2506.1

Scissione mediante scorporo.

In vigore dal 8 lug 2025
Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sè stessa le relative azioni o quote. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2506-1

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