CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo IV
Art. 2635 ter
Pene accessorie.
In vigore dal 14 apr 2017
La condanna per il reato di cui all', primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all', secondo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2635-ter