CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo IV
Art. 2635 ter
2922 / 3261Pene accessorie.
In vigore dal 14 apr 2017
La condanna per il reato di cui all', primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all', secondo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2635-ter