CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2510 bis
Trasferimento della sede all'estero.
In vigore dal 8 lug 2025
Il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2510-bis