CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2396 bis
Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali
In vigore dal 29 apr 2026
I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2396-bis