Parte SECONDA›Titolo I›Capo V›Sez. III
Art. 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia
In vigore dal 1 mag 2004
Azione di restituzione a favore dell'Italia
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-82