Parte SECONDA›Titolo I›Capo V›Sez. III
Art. 80
Pagamento dell'indennizzo
In vigore dal 1 mag 2004
Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-80