Parte SECONDATitolo ICapo VSez. III

Art. 80

Pagamento dell'indennizzo

In vigore dal 1 mag 2004
Pagamento dell'indennizzo 1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. 2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo. 3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-80

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo