Parte SECONDA›Titolo I›Capo V›Sez. III
Art. 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione
In vigore dal 1 mag 2004
Oneri per l'assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell', nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-81