Parte SECONDATitolo ICapo VSez. III

Art. 81

Oneri per l'assistenza e la collaborazione

In vigore dal 1 mag 2004
Oneri per l'assistenza e la collaborazione 1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell', nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-81

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