Parte SECONDA›Titolo I›Capo V›Sez. III
Art. 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
In vigore dal 1 mag 2004
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-86