Titolo XVICapo VII

Art. 276

Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana

In vigore dal 15 ago 2020
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima società controllante italiana di cui all', comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo. 2. La liquidazione coatta amministrativa della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall', può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravità. 3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo controllate italiane, di cui all', comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione. 4. Si applicano le disposizioni dell', commi 5 e 6. 5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall' del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti delle altre società del gruppo di cui all', comma 2. L'azione può essere esperita per gli atti indicati all', comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all', comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".
  • Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
  • Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
  • Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-276

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo