Titolo XVICapo VI

Art. 272

Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

In vigore dal 1 gen 2006
1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-272

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