Titolo XVI›Capo VI
Art. 273
Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
In vigore dal 1 gen 2006
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-273