Titolo XII›Capo I
Art. 166
Criteri di redazione
In vigore dal 1 gen 2006
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-166