Titolo XI›Capo II
Art. 163
Requisiti particolari
In vigore dal 1 gen 2006
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-163