Titolo X›Capo VI
Art. 160
Reiscrizione
In vigore dal 30 giu 2015
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all', commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, può essere iscritto nuovamente purchè abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all', commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-160