Titolo XCapo VI

Art. 159

Cancellazione dal ruolo

In vigore dal 30 giu 2015
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell', comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all', nonostante apposita diffida disposta dall'CONSAP. 2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-159

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