Titolo X›Capo VI
Art. 159
Cancellazione dal ruolo
In vigore dal 30 giu 2015
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell', comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all', nonostante apposita diffida disposta dall'CONSAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-159