Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429
Fonte: reg-2022-02-04-160 — art. 2 →qualsiasi stabilimento permanente, situato in una zona geografica circoscritta, creato su base volontaria e riconosciuto al fine dei movimenti, in cui gli animali sono: a) detenuti o allevati ai fini della partecipazione a mostre, per scopi educativi, di conservazione della specie o di ricerca
Fonte: reg-2016-03-09-429 — art. 4 →come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429
Fonte: reg-2022-02-04-671 — art. 2 →