Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici
Fonte: d-2017-09-13-176 — art. 1 →i servizi offerti da navi munite di specifiche attrezzature che le rendono atte anche al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco e sbarco degli stessi sulle proprie ruote e con prevalente imbarco di passeggeri.
Fonte: d-2023-10-11-166 — art. 1 →