Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2017
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l', comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
Visto l', comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 80;
Visto l', comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha previsto, tra l'altro, una riduzione delle risorse statali stanziate per gli incentivi al trasporto ferroviario;
Visto l', comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata «marebonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad euro 1.814.749;
Vista la Comunicazione della Commissione europea 2004/C n. 43: «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi» e, in particolare, il punto 10 riguardante gli aiuti diretti al trasporto marittimo a corto raggio;
Vista la decisione C8459 del 19 dicembre 2016, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.44628 - Italia - «Marebonus» - regime per incentivare le autostrade del mare, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 22 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2227 del 26 ottobre 2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;
Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 1404 del 9 marzo 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6407 del 30 maggio 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) soggetto gestore: la Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
c) impresa armatrice: il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unità o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità e che assume l'esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;
d) slot agreement: accordo tra imprese armatrici per la ripartizione delle capacità della stiva di una nave;
e) servizi marittimi Ro-Ro: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;
f) servizi marittimi Ro-Pax: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;
g) tecnologie ITS: sistemi che integrano le telecomunicazioni, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con l'ingegneria dei trasporti al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-09-13;176#art-1