Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
a) un’assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno all’integrazione regionale, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori focali o meno dell’assistenza comunitaria
Fonte: dec-2010-05-14-648 — art. 9 →a) un’assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, nonché i programmi e i progetti a sostegno dei settori focali o meno dell’assistenza comunitaria. L’assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell’aiuto comunitario al paese interessato. Insieme ad altre eventuali risorse comunitarie, dette assegnazioni costituiscono la base per la preparazione del programma indicativo riguardante il paese in questione
Fonte: dec-2010-05-14-648 — art. 3-7 →