Art. 9

Assegnazione delle risorse

In vigore dal 14 mag 2010
1.   L’assegnazione indicativa delle risorse tra le regioni ACP si basa su una stima standard, obiettive e trasparenti delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale. 2.   Le risorse assegnate comprendono: a) un’assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno all’integrazione regionale, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori focali o meno dell’assistenza comunitaria; e b) un’assegnazione per ciascuna regione ACP destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 72, 72 bis e 73 del presente accordo, laddove, data la natura e/o il campo di applicazione transnazionale della necessità imprevista, tale sostegno possa essere fornito in modo più efficace a livello regionale. Tali fondi sono accessibili alle condizioni riportate agli articoli 72, 72 bis e 73 del presente accordo, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell’Unione. È assicurata la complementarità tra gli interventi previsti a titolo di questa assegnazione e eventuali interventi a livello nazionale. 3.   L’assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell’aiuto comunitario alla regione interessata. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l’efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita. Un’assegnazione regionale per necessità impreviste può essere mobilitata a vantaggio della regione interessata e di paesi ACP al di fuori della regione se la natura della necessità imprevista ne richiede il coinvolgimento e il centro di gravità dei progetti e programmi previsti resta nella regione. 4.   Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni di cui all’articolo 11, la Comunità può aumentare l’assegnazione programmabile o l’assegnazione per necessità impreviste di una data regione per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali: a) per “nuove necessità” si intendono necessità derivanti da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b); b) per “risultati eccezionali” s’intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l’assegnazione di una regione è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo regionale nel quadro di un’integrazione regionale efficace e di una gestione finanziaria sana.»; f) all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I programmi indicativi regionali sono adottati di comune accordo dalla Comunità e dall’organizzazione o dalle organizzazioni regionali ufficialmente autorizzate o, in assenza di una tale autorizzazione, dagli Stati ACP interessati.»; g) all’articolo 11, l’attuale comma è numerato ed è aggiunto il seguente paragrafo: «2.   In circostanze eccezionali di cui all’, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata la revisione. A seguito di una revisione ad hoc, entrambe le parti possono decidere una modifica del DSR e/o la Commissione, a nome della Comunità, può incrementare l’assegnazione delle risorse. La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all’assegnazione delle risorse e alla preparazione per il successivo programma indicativo regionale.»; h) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Cooperazione intra-ACP 1.   La cooperazione intra-ACP, quale strumento di sviluppo, contribuisce al conseguimento dell’obiettivo del partenariato ACP-CE. La cooperazione intra-ACP è una cooperazione sovraregionale. Essa mira a rispondere alle sfide condivise cui sono confrontati gli Stati ACP mediante interventi che prescindono dal concetto di ubicazione geografica e vanno a beneficio di molti o di tutti gli Stati ACP. 2.   Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di complementarità, si valuta l’eventualità di un intervento intra-ACP quando risulta impossibile o meno efficace agire a livello nazionale e/o regionale, così da fornire valore aggiunto rispetto agli interventi condotti con altri strumenti di cooperazione. 3.   Quando il gruppo ACP decide di contribuire a iniziative internazionali o interregionali mediante il fondo intra-ACP, è necessario garantire a tale contributo un’adeguata visibilità.»; i) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 12 bis Documento di strategia intra-ACP 1.   La programmazione della cooperazione intra-ACP è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e il comitato degli ambasciatori ACP ed è preparata congiuntamente dai servizi della Commissione e dal segretariato ACP, dopo consultazioni con gli opportuni attori e parti interessate. 2.   Il documento di strategia intra-ACP definisce le azioni prioritarie della cooperazione intra-ACP e le azioni necessarie a far sì che si crei una titolarità dei programmi oggetto del sostegno. Esso deve comportare i seguenti elementi standard: a) un’analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del gruppo di Stati ACP; b) una valutazione della cooperazione intra-ACP relativamente al suo contributo per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e all’esperienza acquisita; c) una descrizione della strategia e degli obiettivi intra-ACP perseguiti, nonché del previsto fabbisogno finanziario; d) una descrizione delle pertinenti attività di altri partner esterni nella cooperazione; e e) un’indicazione del contributo dell’UE per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione intra-ACP e della sua complementarità con le operazioni finanziate a livello nazionale e regionale e da altri partner esterni, in particolare da Stati membri dell’UE. Articolo 12 ter Richieste di finanziamento Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate: a) direttamente dal Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP; oppure b) indirettamente da: i) almeno tre enti o organizzazioni regionali debitamente autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP da ciascuna delle tre regioni; ii) da organizzazioni internazionali, come l’Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del comitato degli ambasciatori ACP; oppure iii) dalle regioni dei Caraibi o del Pacifico, in considerazione della loro particolare situazione geografica, previa approvazione del Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP. Articolo 12 quater Assegnazione delle risorse L’assegnazione indicativa delle risorse si basa su una stima delle necessità, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione intra-ACP. Essa comprende una riserva di fondi non programmabili.»; j) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 13 Programma indicativo intra-ACP 1.   Il programma indicativo intra-ACP comprende i seguenti principali elementi standard: a) i settori e i comparti focali dell’aiuto comunitario; b) le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti; e c) i programmi e i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi identificati, a condizione che siano stati chiaramente identificati, nonché l’indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di essi e un calendario della loro attuazione. 2.   La Commissione e il segretariato ACP identificano e istruiscono le azioni corrispondenti. Su tale base, i servizi della Commissione e il segretariato ACP preparano congiuntamente il programma indicativo intra-ACP è e lo presentano al comitato degli ambasciatori ACP-CE. Il programma è adottato dalla Commissione, a nome della Comunità, e dal comitato degli ambasciatori ACP. 3.   Fermo restando l’articolo 12 ter, lettera b), punto iii), il comitato degli ambasciatori ACP presenta ogni anno un elenco consolidato delle richieste di finanziamento per le azioni prioritarie previste nel programma indicativo intra-ACP. La Commissione con il segretariato ACP identifica e prepara le azioni corrispondenti e un programma d’azione annuale. Le richieste di finanziamento per azioni non previste nel programma indicativo intra-ACP sono incluse nel programma d’azione annuale nella misura del possibile e in considerazione delle risorse assegnate. In casi eccezionali, tali richieste sono adottate mediante una speciale decisione di finanziamento della Commissione.
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