Art. 3
Assegnazione delle risorse
In vigore dal 14 mag 2010
1. L’assegnazione indicativa delle risorse tra i paesi ACP si basa su criteri standard, oggettivi e trasparenti di valutazione delle necessità e dei risultati. Al riguardo:
a)
le necessità sono valutate in base a criteri relativi al reddito pro capite, alla popolazione, agli indicatori sociali e al livello del debito nonché alla vulnerabilità agli shock esogeni. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e senza sbocco sul mare. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamità naturali; e
b)
i risultati vengono valutati in base a criteri relativi al buon governo, ai progressi ottenuti nell’attuazione delle riforme istituzionali, ai risultati del paese nell’uso delle risorse, all’effettiva attuazione delle operazioni in corso, al contenimento o alla riduzione della povertà, ai progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio, alle misure adottate ai fini dello sviluppo sostenibile e al buon esito delle strategie settoriali e macroeconomiche.
2. Le risorse assegnate comprendono:
a)
un’assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, nonché i programmi e i progetti a sostegno dei settori focali o meno dell’assistenza comunitaria. L’assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell’aiuto comunitario al paese interessato. Insieme ad altre eventuali risorse comunitarie, dette assegnazioni costituiscono la base per la preparazione del programma indicativo riguardante il paese in questione; e
b)
un’assegnazione destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 66 e 68 e agli articoli 72, 72 bis e 73 del presente accordo, accessibile alle condizioni riportate in questi articoli, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell’Unione.
3. Sulla base della riserva per necessità impreviste sono adottati provvedimenti a favore dei paesi che, a causa di circostanze eccezionali, non possono accedere alle normali risorse programmabili.
4. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni, di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del presente allegato, la Comunità può aumentare l’assegnazione programmabile o l’assegnazione per necessità impreviste di un dato paese per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali:
a)
nuove necessità possono derivare da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);
b)
per “risultati eccezionali” s’intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l’assegnazione programmabile di un paese è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo nazionale nel quadro di politiche efficaci di riduzione della povertà e di una gestione finanziaria sana.»;
b)
all’articolo 4, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai propri obiettivi e priorità di sviluppo indicati nel DSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:
a)
un sostegno di bilancio generale e/o un numero limitato di settori o aree focali su cui il sostegno dovrebbe concentrarsi;
b)
le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore/nei settori o nell’area/nelle aree focali;
c)
le risorse eventualmente riservate ad un limitato numero di programmi e progetti che non rientrano nel settore/nei settori o nell’area/nelle aree focali e/o un quadro generale di tali attività, nonché l’indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;
d)
i tipi di attori non statali ammissibili a beneficiare di finanziamenti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, le risorse assegnate agli attori non statali e il tipo di attività da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;
e)
proposte per l’eventuale partecipazione a programmi e progetti regionali; e
f)
un’eventuale riserva per un’assicurazione contro eventuali reclami e destinata a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.
2. Il progetto di programma indicativo contiene, se del caso, le risorse destinate al potenziamento delle capacità umane, materiali e istituzionali degli ACP, al fine di preparare e attuare i programmi indicativi nazionali e le eventuali partecipazioni a programmi e progetti finanziati dai programmi indicativi regionali e di migliorare la gestione del ciclo dei progetti di investimento pubblico degli Stati ACP.
3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dallo Stato ACP interessato. Una volta adottato, esso è vincolante per la Comunità e per tale Stato. Tale programma indicativo viene allegato al DSN e contiene inoltre:
a)
un’indicazione delle operazioni specifiche e ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;
b)
un calendario indicativo di attuazione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi delle risorse; e
c)
i criteri orientati ai risultati da utilizzare nelle revisioni.
4. La Comunità e lo Stato ACP interessato prendono tutte le misure necessarie per garantire che la programmazione sia completata al più presto e, salvo in circostanze eccezionali, entro dodici mesi dall’adozione del quadro finanziario pluriennale di cooperazione. A tale riguardo, la preparazione del DSN e del programma indicativo devono far parte di un processo continuo che porti all’adozione di un unico documento.»;
c)
l’articolo 5 è così modificato:
i)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In circostanze eccezionali di cui all’, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata una revisione ad hoc.»;
ii)
al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. Le revisioni operative annuali a medio e lungo termine del programma indicativo devono consistere in una valutazione comune dell’attuazione del programma e tener conto dei risultati delle relative attività di controllo e valutazione. Tali revisioni vengono eseguite a livello locale e portate a termine dall’ordinatore nazionale e dalla Commissione, dopo aver consultato le opportune parti interessate, compresi gli attori non statali, le autorità locali e, ove opportuno, i parlamenti ACP. In particolare esse comprendono una valutazione sugli aspetti seguenti:»;
iii)
i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Una volta all’anno, la Commissione presenta una relazione sintetica sulle conclusioni della revisione operativa annuale al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il comitato esamina la relazione nell’ambito delle responsabilità e dei poteri che gli sono conferiti dal presente accordo.
6. Alla luce delle revisioni operative annuali, l’ordinatore nazionale e la Commissione, al momento della revisione intermedia e della revisione finale, possono rivedere e adattare il DSN:
a)
nei casi in cui le revisioni operative mettano in luce problemi specifici; e/o
b)
qualora in uno Stato ACP la situazione sia mutata.
Una modifica del DSN può anche essere decisa a seguito del processo di revisione ad hoc previsto al paragrafo 2.
La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all’assegnazione delle risorse e alla preparazione per il programma successivo.
7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione, a nome della Comunità, può aumentare o diminuire l’assegnazione delle risorse di un paese sulla base delle necessità e dei risultati di quel momento dello Stato ACP interessato.
A seguito di una revisione ad hoc prevista al paragrafo 2, la Commissione, a nome della Comunità, può anche incrementare l’assegnazione delle risorse alla luce di nuove necessità o di risultati eccezionali dello Stato ACP interessato, secondo la definizione di cui all’, paragrafo 4.»;
d)
l’articolo 6 è così modificato:
i)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Campo d'applicazione»;
ii)
sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:
a)
un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati; oppure
b)
un ente o organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato ACP della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l’azione figuri nel programma indicativo regionale.
4. La partecipazione di paesi in via di sviluppo non ACP ai programmi regionali è prevista solo nella misura in cui:
a)
il centro di gravità dei progetti e programmi finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione resta in un paese ACP;
b)
negli strumenti finanziari comunitari esistono disposizioni equivalenti; e
c)
il principio di proporzionalità è rispettato.»;
e)
gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 7
Programmi regionali
Gli Stati ACP interessati decidono in merito alla definizione delle regioni geografiche. I programmi d’integrazione regionale devono coincidere il più possibile con i programmi delle organizzazioni regionali esistenti. In linea di massima, se vi è sovrapposizione tra le varie organizzazioni regionali competenti, il programma di integrazione regionale deve associare la partecipazione di tali organizzazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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