Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
a) qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri
Fonte: dec-2006-11-15-1720 — art. 2 →qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore riconosciuto o considerato tale in conformità del diritto nazionale che, a prescindere dalla sua denominazione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci titoli di istruzione superiore riconosciuti o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, o qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terziario
Fonte: dir-2016-05-11-801 — art. 3 →un istituto che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro istituto di istruzione a livello terziario comparabile che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori
Fonte: reg-2021-05-20-817 — art. 2 →