Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
attività, servizi o operazioni svolti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a beneficio di terzi che non possono essere sostituiti entro un termine ragionevole o a costi ragionevoli, laddove l’incapacità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere tali attività, servizi od operazioni avrebbe probabilmente un impatto significativo sul sistema finanziario o sull’economia reale di uno o più Stati membri, compreso, in particolare, l’impatto derivante dagli effetti sul benessere sociale di un gran numero di contraenti, beneficiari o parti lese o da perturbazioni sis
Fonte: dir-2024-11-27-1 — art. 2 →le attività, i servizi o le operazioni erogati a terzi esterni alla CCP la cui interruzione potrebbe portare alla perturbazione, in uno o più Stati membri, di servizi essenziali per il sistema economico o della stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell’operatività transfrontaliera della CCP, con particolare riguardo alla sostituibilità delle attività, dei servizi o delle operazioni
Fonte: reg-2020-12-16-23 — art. 2 →attività, servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità dell'attività, dei servizi o delle operazioni
Fonte: dlgs-2015-11-16-180 — art. 1 →attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni
Fonte: dir-2014-05-15-59 — art. 2 →