Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma
Fonte: d-2004-07-23-222 — art. 1 →la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione
Fonte: d-2023-10-24-150 — art. 1 →la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione
Fonte: dlgs-2010-03-04-28 — art. 1 →