b) fanghi trattati

Definizione data dalla norma indicata.

i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione. c) Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico

Fonte: dlgs-1992-01-27-99art. 2
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