REGOLAMENTO·n. 414·18 dicembre 2024
Regolamento (UE) 2025/414
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/414 DELLA COMMISSIONE - del 18 dicembre 2024 - che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vigente dal 18 dicembre 2024 26 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1Informazioni generali relative al candidato acquirenteArt. 1.tit_1Informazioni generali relative al candidato acquirenteArt. 2Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisicaArt. 2.tit_1Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisicaArt. 3Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridicaArt. 3.tit_1Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridicaArt. 4Informazioni che devono essere presentate dalle persone che acquisiscono una partecipazione qualificata indiretta nel soggetto interessatoArt. 4.tit_1Informazioni che devono essere presentate dalle persone che acquisiscono una partecipazione qualificata indiretta nel soggetto interessatoArt. 5Informazioni sulle persone che dirigeranno l’attività del soggetto interessatoArt. 5.tit_1Informazioni sulle persone che dirigeranno l’attività del soggetto interessatoArt. 6Informazioni relative al progetto di acquisizioneArt. 6.tit_1Informazioni relative al progetto di acquisizioneArt. 7Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanzaArt. 7.tit_1Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanzaArt. 8Informazioni relative al finanziamento del progetto di acquisizioneArt. 8.tit_1Informazioni relative al finanziamento del progetto di acquisizioneArt. 9Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 %Art. 9.tit_1Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 %Art. 10Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 20 % ma inferiori al 50 %Art. 10.tit_1Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 20 % ma inferiori al 50 %Art. 11Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 50 %Art. 11.tit_1Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 50 %Art. 12Obblighi ridotti di informazioneArt. 12.tit_1Obblighi ridotti di informazioneArt. 13Entrata in vigoreArt. 13.tit_1Entrata in vigore