Art. 10

Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 20 % ma inferiori al 50 %

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 20 % ma inferiori al 50 % 1.   Qualora, per effetto dell’acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata superiore al 20 % ma inferiore al 50 %, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato un documento sulla strategia contenente, laddove pertinente, le informazioni seguenti: a) tutte le informazioni richieste ai sensi dell’; b) informazioni dettagliate sull’influenza che il candidato acquirente intende esercitare sulla posizione finanziaria, compresi la politica dei dividendi, lo sviluppo strategico e l’attribuzione delle risorse del soggetto interessato; c) una descrizione delle intenzioni e della strategia del candidato acquirente nei confronti del soggetto interessato, che comprenda tutti gli elementi di cui all’, paragrafo 2, con un livello di dettaglio proporzionato all’influenza sul soggetto interessato derivante dall’acquisizione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche all’autorità competente del soggetto interessato dal candidato acquirente di cui all’ qualora l’influenza esercitata con la partecipazione azionaria del candidato acquirente, sulla base di una valutazione dell’azionariato del soggetto interessato, sia equivalente all’influenza esercitata con partecipazioni superiori al 20 % ma inferiori al 50 %.
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Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 20 % ma inferiori al 50 % (Art. 10 Regolamento (UE) 2025/414) — Testo vigente | Portale Normativo