Art. 9

Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 %

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 % Qualora, per effetto dell’acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato un documento sulla strategia contenente, laddove pertinente, le informazioni seguenti: a) la strategia del candidato acquirente in relazione al progetto di acquisizione, compresi il periodo durante il quale il candidato acquirente intende detenere la propria partecipazione azionaria dopo l’attuazione del progetto di acquisizione ed eventuali sue intenzioni di aumentare, ridurre o mantenere il livello della partecipazione nel prossimo futuro; b) l’indicazione delle intenzioni del candidato acquirente riguardo al soggetto interessato, in particolare l’eventuale intenzione del candidato acquirente di agire come azionista attivo di minoranza e le relative motivazioni; c) informazioni sulla situazione finanziaria del candidato acquirente e sulla sua volontà di sostenere il soggetto interessato con finanziamenti aggiuntivi, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle sue attività ovvero in caso di difficoltà finanziarie.
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Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 % (Art. 9 Regolamento (UE) 2025/414) — Testo vigente | Portale Normativo