REGOLAMENTO·n. 4134·9 dicembre 1987

Regolamento (UE) 1987/4134

Regolamento (CEE) n. 4134/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni d' ammissione delle preparazioni dette "fondute" nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata

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Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 51. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo figurante nell'elenco di cui all'alle-Art. 61. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10
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