Art. 5
1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo figurante nell'elenco di cui all'alle-
In vigore dal 9 dic 1987
gato II.
2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data del rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.
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