Art. 6
1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:
In vigore dal 9 dic 1987
a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
c) si impegna a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, che ne facciano richiesta, ogni informazione utile per valutare le indicazioni contenute nei certificati;
d) si impegna a trasmettere direttamente alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione la seconda copia di ciascun certificato vidimato, entro un termine di tre giorni dalla data del rilascio.
2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.
Storico versioni
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