REGIO DECRETO·n. 1558·27 luglio 1919
Che riapre e proroga il termine stabilito dal decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1276, per la presentazione delle domande d'indennizzo in conseguenza di danni recati dal nemico con atti contrari ai principi del diritto di guerra.
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Art. 1PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DAL
Art. 2PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DAL
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- 5 ottobre 2019· abrogazione
, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 20/02/2009, n. 42), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.