Che riapre e proroga il termine stabilito dal decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1276, per la presentazione delle domande d'indennizzo in conseguenza di danni recati dal nemico con atti contrari ai principi del diritto di guerra.
REGIO DECRETO · n. 1558
Che riapre e proroga il termine stabilito dal decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1276, per la presentazione delle domande d'indennizzo in conseguenza di danni recati dal nemico con atti contrari ai principi del diritto di guerra.
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