Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-07-27;1558#art-2

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Art. 2 Che riapre e proroga il termine stabilito dal decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1276, per la presentazione delle domande d'indennizzo in conseguenza di danni recati dal nemico con atti contrari ai principi del diritto di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo