REGIO DECRETO·n. CVIII·15 aprile 1909
Che istituisce in Treia una scuola professionale di arti e mestieri.
Vigente dal 8 maggio 1909 7 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria
Art. 3Il corso degli insegnamenti è triennale e si divide in due sezioni: Sezione fabbri ferrai
Art. 4Possono essere ammessi alla Scuola coloro che hanno compiuto il dodicesimo anno di età e s
Art. 5Agli alunni che dopo aver compiuto il corso della Scuola superano l'esame di licenza è ril
Art. 6L'amministrazione della Scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 7Per l'amministrazione della Scuola e per il suo andamento didattico e disciplinare saranno