Art. 1
In vigore dal 23 mag 1909
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Treia in data 18 e 27 ottobre 1908;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Macerata in data 16 settembre 1908;
Vista la deliberazione presa dall'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Treia in data 28 marzo 1908;
Vista la deliberazione della Congregazione di carità di Treia in data 30 ottobre 1906;
Visto il parere emesso dalla Giunta del Consiglio Superiore per l'insegnamento agrario industriale e commerciale nell'adunanza del 6 febbraio 1909;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Treia alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio una R. Scuola professionale di arti e mestieri.
Essa ha lo scopo, mediante l'insegnamento teorico e pratico, di fornire alla industria abili operai fabbri e falegnami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-15;108#art-1