Art. 1

In vigore dal 23 mag 1909
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414; Visto il regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Treia in data 18 e 27 ottobre 1908; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Macerata in data 16 settembre 1908; Vista la deliberazione presa dall'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Treia in data 28 marzo 1908; Vista la deliberazione della Congregazione di carità di Treia in data 30 ottobre 1906; Visto il parere emesso dalla Giunta del Consiglio Superiore per l'insegnamento agrario industriale e commerciale nell'adunanza del 6 febbraio 1909; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Treia alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio una R. Scuola professionale di arti e mestieri. Essa ha lo scopo, mediante l'insegnamento teorico e pratico, di fornire alla industria abili operai fabbri e falegnami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-15;108#art-1

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Art. 1 Che istituisce in Treia una scuola professionale di arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo