Art. 7

In vigore dal 23 mag 1909
Per l'amministrazione della Scuola e per il suo andamento didattico e disciplinare saranno osservate le norme contenute nel regolamento per la istituzione ed il riordinamento delle Scuole industriali e commerciali approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1909. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Art. 7 Che istituisce in Treia una scuola professionale di arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo