REGIO DECRETO·n. CCXVII·4 giugno 1908
Che istituisce in Cascina una R. scuola di agricoltura, industria e commercio per operai.
Vigente dal 14 luglio 1908 12 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola, concorrono: il Ministero d'agricoltura, ind
Art. 3La scuola è diurna. L'anno scolastico comincia il primo di ottobre e termina il 15 agosto.
Art. 4Sono ammessi a frequentare la scuola i giovani che abbiano superato l'esame di compimento
Art. 5L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 6Il delegato del Ministero è presidente della Giunta di vigilanza. Questa si aduna almeno u
Art. 7La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 8La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 9Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal Ministro, ovver
Art. 10Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi
Art. 11Il servizio di Cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credit
Art. 12Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno sta