Art. 11

In vigore dal 29 lug 1908
Il servizio di Cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli Enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-06-04;217#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Che istituisce in Cascina una R. scuola di agricoltura, industria e commercio per operai. — Testo vigente | Portale Normativo