Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 29 lug 1908
Il servizio di Cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli Enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-06-04;217#art-11