Art. 2

In vigore dal 29 lug 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola, concorrono: il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 2300; la provincia di Pisa con L. 1000; il comune di Cascina con L. 1000; la Camera di commercio di Pisa con L. 300. Fino alla concorrenza di L. 500 annue andrà a favore del Comune, come discarico della propria quota, la somma di sussidio che concedesse alla scuola la Cassa di risparmio di Pisa. Il comune di Cascina fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua. Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-06-04;217#art-2

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Art. 2 Che istituisce in Cascina una R. scuola di agricoltura, industria e commercio per operai. — Testo vigente | Portale Normativo