Art. 2
In vigore dal 29 lug 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola, concorrono:
il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 2300;
la provincia di Pisa con L. 1000;
il comune di Cascina con L. 1000;
la Camera di commercio di Pisa con L. 300.
Fino alla concorrenza di L. 500 annue andrà a favore del Comune, come discarico della propria quota, la somma di sussidio che concedesse alla scuola la Cassa di risparmio di Pisa.
Il comune di Cascina fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-06-04;217#art-2