REGIO DECRETO·n. CCCXXXVI·30 giugno 1907
Che istituisce in Bibbiena (Arezzo) una scuola professionale di arti e mestieri.
Vigente dal 3 settembre 1907 13 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le d
Art. 2Alle spese di annuo mantenimento concorrono il Ministero di agricoltura, industria e comme
Art. 3La scuola è diurna e comprendo tre corsi. Essa fornisce gli insegnamenti teorici ed addest
Art. 4Per essere ammessi al 1° corso occorre la licenza elementare. È permesso il passaggio alla
Art. 5L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 6Il delegato del Ministero è presidente della Giunta di vigilanza. Questa si aduna almeno u
Art. 7La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 8La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 9Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovver
Art. 10Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi
Art. 11Il servizio di Cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credit
Art. 12Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno sta
Art. 13Per il primo anno di esercizio della scuola il ministro ha facoltà di provvedere alla nomi