Art. 4

In vigore dal 18 set 1907
Per essere ammessi al 1° corso occorre la licenza elementare. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;336#art-4

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