Art. 12

In vigore dal 18 set 1907
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;336#art-12

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Art. 12 Che istituisce in Bibbiena (Arezzo) una scuola professionale di arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo