REGIO DECRETO·n. 584·27 dicembre 1896

Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile.

Abrogato dal 1 ottobre 2025 161 articoli 2 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
capo IDisposizioni generali.
Art. 1(Legge 23 luglio 1896, n. 318).Art. 2(Che s'intenda per navi).Art. 3(Stazza).Art. 4(Verificazione della stazza).Art. 5(Liquidazione dei compensi e dei premi).Art. 6(Sindacato sui registri di classificazione).Art. 7(Nomina dei membri dei consigli direttivi dei registri).Art. 8(Ricorso contro le decisioni dei registri).
capo IICompensi di costruzione.
Art. 9(Obbligo di far la dichiarazione).Art. 10(Dichiarazione di costruzione di scafi).Art. 11(Dichiarazione per la trasformazione di una nave).Art. 12(Dichiarazione per la costruzione di macchine e caldaie).Art. 13(Dichiarazione pel compenso di costruzione alle macchine e caldaie estere).Art. 14(Dichiarazione per la costruzione di apparecchi ausiliari).Art. 15(Costruzione per conto di un terzo).Art. 16(Trascrizione delle dichiarazioni).Art. 17(vigilanza sulle costruzioni).Art. 18(Relazione sulla sorveglianza delle costruzioni).Art. 19(Indennità per visite mancate).Art. 20(Disparità di giudizio fra gli agenti del registro e gli ufficiali governativi).Art. 21(Determinazione della forza delle macchine nazionali).Art. 22(Determinazione della forza delle macchine estere).Art. 23(Prove di macchine eseguite all'estero).Art. 24(Determinazione del peso delle caldaie nazionali).Art. 25(Caldaie di costruzione estera).Art. 26(Documenti per la liquidazione del compenso agli scafi).Art. 27(Documenti per la liquidazione del compenso sul maggior tonnellaggio risultante dalla trasformazione di una nave).Art. 28(Documenti per la liquidazione del compenso alle macchine nazionali).Art. 29(Parti di macchina esistenti utilizzate nella costruzione di un nuovo apparato motore).Art. 30(Grandi trasformazioni di apparati motori).Art. 31(Documenti per la liquidazione del compenso alle macchine estere).Art. 32(Documenti per la liquidazione del compenso alle caldaie nazionali).Art. 33(Documenti per la liquidazione del compenso alle caldaie esterne).Art. 34(Documenti per la liquidazione del compenso agli apparecchi).Art. 35(Apparecchi ausiliari aventi diritto al compenso in ragione del peso).Art. 36(Apparecchi ausiliari inerenti all'apparato motore).Art. 37(Apparecchi ausiliari considerati come accessori delle caldaie).Art. 38(Apparecchi ausiliari non aventi diritto a compenso).Art. 39(Liquidazione di un compenso di costruzione a favore del committente).Art. 40(Inscrizione nel registro dei galleggianti di una nave per la quale è stato pagato il compenso di costruzione).
capo IIIRestituzioni daziarie.
Art. 41(Obbligo di far la dichiarazione).Art. 42(Dichiarazione di riparazione).Art. 43(Dichiarazione per la costituzione di una nave da guerra estera).Art. 44(Trascrizione delle dichiarazioni).Art. 45(Sorveglianza delle riparazioni).Art. 46(Oggetti di dotazione e di ricambi).Art. 47(Prime foderature e prime provviste).Art. 48(Sorveglianza sulle costruzioni di navi da guerra estere).Art. 49(Peso dei materiali impiegati nei lavori).Art. 50(Documenti per la liquidazione della restituzione daziaria sulle riparazioni).Art. 51(Documenti per la restituzione daziaria sui materiali esteri impiegati nella costruzione di navi da guerra).Art. 52(Lavori eseguiti fuori della giurisdizione marittima).
capo IVPremi di navigazione.
sezione 1Disposizioni generali.
Art. 53(Che s'intenda per mare Mediterraneo).Art. 54(Navi non aventi diritto a premio di navigazione).Art. 55(Operazioni di commercio. Computo del premio).Art. 56(Stazza lorda minima delle navi concorrenti ai premi di navigazione).Art. 57(Sorveglianza sulla classificazione e verificazione della stazza delle navi).Art. 58(Età delle navi).
sezione 2Viaggi d'oltre Mediterraneo e viaggi attraversanti il canale di Suez o lo stretto di Gibilterra.
Art. 59(Dichiarazione di armamento).Art. 60(Libro dei viaggi).Art. 61(Consegna del libro dei viaggi al capitano).Art. 62(Uso degli estratti del libro dei viaggi).Art. 63(Luoghi dove non risieda autorità consolare).Art. 64(Approdi in avaria).Art. 65(Documenti da ritirarsi al compimento del viaggio).Art. 66(Documenti per la liquidazione del premio di navigazione).Art. 67(Verificazione dei documenti e trasmissione al Ministero).Art. 68(Acconti sui premi).Art. 69(Pagamento degli acconti).Art. 109(Che s'intenda per mare Mediterraneo).Art. 110(La tassa è pagata per conto della nave).Art. 111(Tonnellaggio che serve di base pel computo della tassa di ancoraggio).Art. 112(Operazioni che non danno luogo alla imposizione della tassa d'ancoraggio).Art. 113(Imbarco di merci o passeggieri prima del varamento della nave).Art. 114(Navi provenienti da porti esteri fuori del Mediterraneo con scali nel Mediterraneo).Art. 115(Provenienza dalle colonie italiane).Art. 116(Tempo passato dalle navi in quarantena o in riparazione).Art. 117(Applicazione dell'art. 23 della legge).Art. 118(Documenti per l'applicazione dell'art. 23 della legge).Art. 119(Imbarco e sbarco di soli passeggieri).Art. 120(Sbarco di passeggieri per causa di malattia).Art. 121(Imbarco e sbarco di soli passeggieri eseguito da navi estere non equiparate alle nazionali).Art. 122(Navi che, oltre alle merci in misura non eccedente il 20° della stazza, imbarcano e sbarcano passeggieri).Art. 123(Accertamento della forza indicata della macchina dei rimorchiatori).Art. 124(Rimorchiatori esteri).Art. 125(Navi che fanno operazioni di commercio dopo il periodo di validità della tassa pagata).Art. 126(Navi che hanno pagato la tassa annuale e che possono esercitare il cabotaggio).Art. 127(Navi abbonate che imprendono viaggi per oltre i limiti segnati dalla tassa pagata).Art. 128(Battelli da pesca esenti dalla tassa di ancoraggio).Art. 129(Navi in rilascio forzato o volontario).Art. 130(Navi che sbarcano il carico in conseguenza di avarie).Art. 131(Navi che debbono sbarcare il carico per mettersi in condizioni di navigabilità).Art. 132(Sbarco di merci ordinato dall'autorità giudiziaria).Art. 133(Trasbordo del carico da una nave ad un'altra).Art. 134(Inalterabilità della tassa pagata).Art. 135(Computo del periodo di validità della tassa).Art. 136(Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio).
sezione 3Viaggi del Mediterraneo e dello Stato.
Art. 70(Ruolino).Art. 71(Osservazioni circa al ruolino).Art. 72(Indicazioni da apporsi sul ruolino).Art. 73(Arrivi e partenze con operazioni di commercio).Art. 74(Approdi senza operazioni di commercio).Art. 75(Luoghi dove non risiedono ufficiali consolari. - Arrivi in avaria).Art. 76(Documenti da trasmettersi alla capitaneria del luogo d'iscrizione della nave).Art. 77(Documenti per la liquidazione dei premi di navigazione).Art. 78(Verificazione dei documenti e trasmissione al Ministero).Art. 79(Dispersione o distruzione del ruolino).Art. 137(Patente di sanità).Art. 138(Rilascio delle licenze).Art. 139(Visto da apporsi sulle licenze annuali).Art. 140(Barche da pesca).Art. 141(Galleggianti ceduti provvisoriamente dallo Stato, o presi a nolo dall'amministrazione finanziaria).Art. 142(Pirodraghe e pontoni a bighe).Art. 143(Piatte, barconi e navicelli di portata superiore a 50 tonnellate; galleggianti adibiti a deposito di merci o ad altri usi nei porti).Art. 144(Barche a motore meccanico).Art. 145(Bastimenti a vela ed a vapore superiori a 50 tonnellate).Art. 146(Galleggianti muniti di licenza a tempo indeterminato, che debbono munirsi di licenza annuale).Art. 147(Imbarcazioni esonerate dall'obbligo della licenza).Art. 148(Galleggianti ritirati in acque o in terreni privati).Art. 149(Galleggianti all'estero).Art. 150(Spese per provvedimenti sanitari).Art. 151(Rimborso delle spese non soddisfatte dal capitano).
sezione 4Liquidazione dei premi di navigazione.
Art. 80(Computo del tonnellaggio e delle distanze).Art. 81(Liquidazione del premio per i viaggi compresi in due trienni consecutivi).Art. 82(Navi in corso di viaggio quando raggiungono il limite di età stabilito dalla legge).Art. 83(Navi in corso di viaggio nel giorno della promulgazione della legge).Art. 84(Navi naufragate).Art. 152(Retribuzione per la stazzatura delle navi).Art. 153(Navi che hanno la tassa di ancoraggio ancora valevole all'epoca dell'entrata in vigore della legge).Art. 154(Tasse abolite dalla nuova legge).Art. 155(Stazzatura dei galleggianti).Art. 156(Termine per la sostituzione delle nuove alle vecchie licenze).
sezione 5Disposizioni diverse.
Art. 85(Sull'applicazione dell'art. 12, ultimo comma, della legge).Art. 86(Accertamento delle contravvenzioni alle prescrizioni sul trasporto degli emigranti).Art. 87(Inchieste da eseguirsi dalle autorità dei luoghi di scalo o dai comandanti delle navi da guerra).Art. 88(Inchiesta da eseguirsi dall'autorità consolare del luogo di sbarco).Art. 89(Verbale di contravvenzione).Art. 90(Documenti che l'autorità consolare del luogo di sbarco deve trasmettere al Ministero).Art. 91(Inchieste da eseguirsi all'arrivo nel Regno di navi con immigranti).Art. 92(Verbale di regolarità).Art. 93(Sospensione della liquidazione dei premi).Art. 94(Risoluzione delle contravvenzioni).Art. 95(Avviso che i piroscafi concorrenti ai premi di navigazione debbono dare all'ufficio postale).Art. 96(Responsabilità degli armatori e capitani dei piroscafi in servizio postale).Art. 97(Custodia delle corrispondenze e dei pacchi postali).Art. 98(Obblighi dei piroscafi in servizio posta in caso di avarie).
sezione 6Disposizione transitoria.
Art. 99(Navi che riacquistano il diritto al premio di navigazione).
capo VTasse e diritti marittimi diversi.
sezione 1Disposizioni generali.
Art. 100(Ordini d'introito e bollette di pagamento).Art. 101(Indicazioni da apporsi sull'ordine d'introito).Art. 102(Indicazioni da apporsi sulle bollette di pagamento).Art. 103(Uso dell'ordine d'introito e della bolletta di pagamento).Art. 104(Registrazione delle tasse imposte e pagate).Art. 105(Controllo mensile delle esazioni).Art. 106(Responsabilità dei funzionari nella riscossione e prescrizione delle differenze provenienti da errore).Art. 107(Condizione per ottenere i documenti di partenza).Art. 108(Stazza per la imposizione delle tasse).
capo VIContributo alle casse degli invalidi della marina mercantile.
Art. 157(Retribuzione alle casse invalidi per gl'inscritti di leva del corpo reale equipaggi).Art. 158(Assegnazione del fondo stanziato in bilancio per soccorso alle casse più bisognose).Art. 159(Attribuzione del 5 per cento del compenso di costruzione).Art. 160(Ripartizione fra le casse invalidi del 5 per cento del premio di navigazione).
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