RegolamentoCapo II

Art. 29

Abrogato

(Parti di macchina esistenti utilizzate nella costruzione di un nuovo apparato motore).

In vigore dal 9 mag 2025
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-12-27;584#art-r-29

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(Parti di macchina esistenti utilizzate nella costruzione di un nuovo apparato motore). (Art. 29 Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile.) — Testo vigente | Portale Normativo